Violenza sessuale: un DDL pericoloso che espone le donne e vittimizzazione istituzionale

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Il disegno di legge che modifica l’attuale normativa sulla violenza sessuale, a prima firma di Giulia Bongiorno (Lega), presidente della Commissione Giustizia del Senato, non è solo un testo confuso e ambiguo – cosa si intende, ad esempio, per violenze “a sorpresa”? – ma rappresenta un arretramento gravissimo nella tutela della libertà sessuale delle donne.

Il ddl comporta anche un abbassamento delle pene: un’anomalia evidente in un Parlamento che, su questi temi, ha spesso mostrato un approccio punitivo e securitario. Ma il problema non è solo quantitativo. Questo testo segna una vera e propria battuta d’arresto nel percorso di riforma dell’articolo 609 bis e mette a rischio il diritto all’autodeterminazione delle donne nel momento più delicato: quello della denuncia.

Dal 1997 a oggi, pur tra contraddizioni e conflitti, l’ordinamento aveva progressivamente rafforzato la risposta alla violenza maschile contro le donne. Una violenza strutturale e trasversale, radicata in stereotipi e asimmetrie di potere, che continua a essere largamente sommersa: la violenza sessuale è il crimine meno denunciato e meno stigmatizzato socialmente. Le sopravvissute sono anche le più esposte alla vittimizzazione secondaria, dentro e fuori i tribunali.

Non è un caso che il 27 maggio 2021 la Corte Europea dei Diritti Umani abbia condannato l’Italia per violazione dell’articolo 8 della Convenzione, nel caso J.L. contro Italia. La Cedu ha censurato le motivazioni della sentenza di assoluzione della Corte d’Appello di Firenze per l’uso di affermazioni colpevolizzanti, moralizzatrici e intrise di stereotipi sessisti. Altre condanne hanno ribadito la persistenza di pregiudizi contro le donne anche quando sono vittime di violenza.

Il ddl Bongiorno ignora tutto questo. Il concetto di consenso scompare, sostituito da una generica “volontà”, mentre viene introdotto il dissenso come elemento centrale del reato. Le conseguenze sono devastanti: le donne dovranno dimostrare di aver detto “no” per essere credute, cancellando anni di elaborazione giuridica e scientifica. La letteratura documenta da tempo che durante un’aggressione sessuale molte vittime entrano in uno stato di freezing o tanatosi, che impedisce loro di parlare o reagire. Altre semplicemente non hanno la prontezza di reazione che ora il legislatore pretende.

Riportare il dissenso al centro significa anche smontare l’orientamento della Cassazione sul consenso maturato negli ultimi dieci anni e offrire alle difese degli imputati uno strumento potente per sottoporre le donne a interrogatori umilianti e invasivi.

Come ha spiegato l’avvocata Elena Biaggioni di DiRe, l’espressione “atti sessuali a sorpresa” apre spazi enormi all’arbitrio interpretativo: lo stupro è forse, di norma, preannunciato? Nelle pieghe di queste ambiguità trovano posto i pregiudizi. Ancora più preoccupante è la riformulazione dell’ipotesi di minor gravità, che sposta il focus dall’atto al danno, come se la violazione del corpo di una donna fosse valutabile solo in base a conseguenze misurabili.

Le critiche delle opposizioni, dei movimenti femministi e dei centri antiviolenza si stanno moltiplicando. Il 17 febbraio si è tenuto un presidio davanti al Senato; il giorno successivo associazioni e centri antiviolenza si sono riuniti in assemblea per decidere le azioni da intraprendere. È stata annunciata una mobilitazione permanente per fermare un ddl che rischia di riportare il Paese indietro di decenni.

Difendere il consenso, oggi, significa difendere la libertà e la dignità di tutte.

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