Il 27 aprile 2022 sarà una data da ricordare. La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la trasmissione automatica del cognome paterno permesso in base all’articolo 262 del codice civile perché vìola gli articoli 2,3 e 117 della Costituzione. La battaglia per permettere alle madri di poter trasmettere il proprio cognome dura da decenni ma manca ancora una legge che garantisce la effettiva parità per padri e madri nella trasmissione del cognome.
Nel 2006 la Corte Costituzionale aveva stabilito che la trasmissione del solo cognome paterno era “il retaggio di una convenzione patriarcale della famiglia e di una tramontata potestà maritale non più coerente con il valore di uguaglianza” sancito nella Costituzione, e aveva esortato il parlamento a cambiare la legge. Un invito caduto nel vuoto.
Nel 2014 la Corte Europea dei diritti umani aveva condannato l’Italia per non avere una legislazione che permettesse la trasmissione del solo cognome materno dopo il ricorso di una coppia milanese, Alessandra Susan e Luigi Fazio, a cui lo Stato italiano aveva impedito di registrare all’anagrafe la figlia nata il 26 aprile 1999, col cognome materno anziché con quello paterno. Nel 2021 la Corte Costituzionale presieduta da Giancarlo Coraggio aveva sollevato la questione esaminando il caso di una coppia di Bolzano che voleva dare al neonato, nato fuori dal matrimonio, solo il cognome materno e aveva censurato l’art 262 nella parte in cui prevedeva: “Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio assume il cognome del padre”.
Il parlamento italiano fino ad oggi ha temporeggiato e rinviato l’approvazione di una legge che mettesse fine a questa disparità e da tempo attende di essere approvato, in Commissione in Senato, un disegno di legge ma con la decisione del 27 aprile è stato abbattuto un tabù e ora è illegittimo non consentire, a genitori che sono in accordo, la trasmissione del solo cognome materno, così come non è legittimo, in assenza di accordo, permettere solo la trasmissione del cognome paterno. I nati e le nate da donna potranno assumere il cognome di entrambi i genitori, l’ordine sarà deciso in comune accordo, salvo che non si voglia trasmettere solo uno dei due cognomi. In caso di mancanza di accordo deciderà un giudice. Al parlamento ora non resta che legiferare in materia.