Statuto
STATUTO DELL’ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO “DEMETRA – DONNE IN AIUTO ODV”
Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede
È costituita, ai sensi del Codice Civile, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Organizzazione di Volontariato, senza fini di lucro, denominata: “DEMETRA – DONNE IN AIUTO ODV”, con sede legale nel Comune di Lugo, in Corso Garibaldi 116.
L’eventuale trasferimento della sede sociale nell’ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deciso con delibera dell’Assemblea ordinaria.
La durata dell’Associazione è illimitata.
Art. 2 – Scopi e attività
L’Associazione non ha scopo di lucro persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari.
In particolare l’associazione, tra le attività di interesse generale di cui al citato art. 5, opera nel seguente ambito:
- interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresasociale, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formative o lavorativi;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cuiall’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Premesso che:
– la violenza maschile contro le donne è il prodotto di una storica disparità che ha determinato e strutturato culturalmente un dominio maschile esercitato sui corpi delle donne, sulla loro libertà e anche sulle risorse naturali ed economiche, causando anche un gap economico tra i generi,
- che in Italia 1/3 delle donne ha subito almeno un episodio di violenza
- che in Italia e nel mondo l’80% le donne rappresentano le persone uccise da un partner o ex partner ;
- che la violenza nelle relazioni di intimità colpisce le donne in maniera spropositata;
- che la violenza contro le donne comporta sofferenza nelle vittime e nei famigliari, e la trasmissione intergenerazionale della violenza è uno dei problemi della persistenza del fenomeno;
- che la violenza in famiglia comporta costi sociali in termine di perdita di risorse umane e anche risorse economiche;
- che la violenza in famiglia comporta conseguenze psicologiche sui minori che assistono a maltrattamenti contro la madre;
In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell’intento di agire in favore di tutta la collettività, l’Associazione si propone di:
- fornire sostegno alle donne e ai minori vittime di maltrattamento familiare ed extrafamiliare e di ogni forma di violenza, e alle donne che sono in una situazione di disagio;
- svelare il fenomeno della violenza e del maltrattamento familiare ed extrafamiliare in qualunque modo siano attuati e di contribuire alla realizzazione e alla promozione di interventi e di politiche sociali volte al contrasto e alla prevenzione di tali fenomeni;
- istituire un Centro Antiviolenza dove accogliere le donne e i minori vittime di violenza e di maltrattamento familiare ed extrafamiliare o che vivono in una situazione di disagio e fornire sostegno e aiuto; inoltre, nel rispetto dell’autonomi e dell’autodeterminazione delle donne e delle leggi che tutelano i minori, individuare percorsi di uscita da situazioni di violenza e maltrattamento attraverso: sostegno psicologico, consulenza legale, consulenza per la ricerca di un’attività lavorativa, ospitalità in una struttura protetta e qualunque intervento volto ad interrompere le situazioni di maltrattamento violenza o disagio;
- realizzare studi e ricerche, anche attraverso la raccolta e l’elaborazione di dati statistici, volte ad approfondire il fenomeno della violenza e del maltrattamento alle donne e ai minori in ogni sua manifestazione al fine di attuare progetti ed iniziative volte a contrastare tali fenomeni;
- attuare iniziative culturali quali convegni, seminari, dibattiti ed altre forme di divulgazione volte ad informare sul fenomeno del maltrattamento e della violenza familiare ed extrafamiliare alle donne e ai minori;
- sensibilizzare l’opinione pubblica ad una riflessione sul fenomeno del maltrattamento e della violenza familiare ed extrafamiliare al fine di fare un’attività di prevenzione su tali fenomeni e promuovere cambiamenti culturali;
- fare iniziative di sensibilizzazione e denuncia sulla vittimizzazione secondaria da parte delle Istituzioni quando la violenza non viene riconosciuta;
- fare attività di formazione sul problema della violenza e del maltrattamento familiare ed extrafamiliare alle donne e ai minori;
- costituire un Gruppo di Riflessione e Studio permanente sulla differenza di genere, la violenza ed il maltrattamento familiare ed extrafamiliare alle donne ed ai minori, con uomini che condividano e aderiscano alle finalità dell’Associazione e al presente Statuto;
- costituirsi parte civile, o comunque attuare ogni opportuno intervento nel processo civile, o comunque attuare ogni opportuno intervento nel processo per violenza sessuale, molestie sessuali, maltrattamenti in famiglia , percosse, ed in genere in ogni procedimento civile, penale, ed amministrativo, che veda la donna come vittima di violenza fino al femicidio, ovvero alla sua uccisione con movente legato alle discriminazioni e all’odio di genere;
- svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.
Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.
L’Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse secondarie e strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore.
Art. 3 – Risorse economiche
L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
- quote e contributi delle associate;
- eredità, donazione e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
- contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
- entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali delle associate e delle terze;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra le associative durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.
È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro 4 mesi.
Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutte le associate assieme la convocazione dell’Assemblea che ne ha all’ordine del giorno l’approvazione.
I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
Nell’ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle eventuali attività svolte ai sensi dell’art.6 del D.Lgs.n.117/2017.
Art. 4 – Componenti dell’Associazione
All’associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell’associazione e di sottostare al suo statuto. Le socie hanno stessi diritti e stessi doveri. Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l’associazione si propone.
Possono essere socie persone fisiche.
Il numero delle aderenti è illimitato. Sono parte dell’Associazione le socie fondatrici e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
Art. 5 – Criteri di ammissione ed esclusione delle socie
L’ammissione a socia, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte delle interessate in cui si esplicita l’impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.
Il Consiglio direttivo cura l’annotazione delle nuove aderenti nel libro delle socie dopo che le stesse avranno versato la quota associativa annuale, con contestuale rilascio della tessera associativa.
L’eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l’aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea delle associate che sarà convocata.
In caso di domande di ammissione come associata presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la responsabilità genitoriale.
La qualità di socia si perde:
- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per 1 anno;
- per esclusione, nel caso di comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione o persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione.
L’esclusione delle socie è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto alla socia gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l’associato ha facoltà di proporre ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea delle socie che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell’Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L’esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro socie a seguito della delibera dell’Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio direttivo.
Il recesso da parte delle associate deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.
Il recesso o l’esclusione della socia vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro delle associate.
La socia receduta o esclusa non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.
Art. 6 – Diritti e doveri delle socie
Le socie hanno diritto a:
- partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
- godere, se maggiorenne, dell’elettorato attivo e passivo;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’Associazione, con possibilità di ottenerne copia.
Le socie sono obbligate a:
- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell’Associazione
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.
Art. 7 – Organi dell’Associazione
Sono Organi dell’Associazione:
- l’Assemblea delle socie;
- il Consiglio direttivo;
- La Presidente;
- il Collegio delle Revisore dei Conti (organo facoltativo);
- l’Organo di Controllo (organo facoltativo).
L’elezione degli Organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
Art. 8 – L’Assemblea
L’Assemblea generale delle associate è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l’organo sovrano dell’Associazione e all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l’organo di amministrazione.
Nelle assemblee hanno diritto al voto le associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell’anno in corso ed iscritti da almeno tre mesi nel libro socie. Ogni associata potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altra associata con delega scritta. Ogni associata non può ricevere più di 1 delega.
L’Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta la stessa Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.
L’Assemblea è presieduta dalla Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dalla Vice-Presidente ed in assenza di entrambe da altro membro del Consiglio direttivo eletto dalle presenti.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 8 giorni prima della data della riunione.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà delle socie. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero delle socie intervenuti o rappresentate, trascorsi almeno 30 minuti dall’orario di convocazione.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.
L’Assemblea ordinaria:
- nomina e revoca le componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità delle componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull’esclusione delle associate in caso di ricorso ad essa da parte della socia escluso;
- delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuove associate in caso di ricorso ad essa da parte dell’aspirante socio non ammesso;
- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell’attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell’Associazione.
Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più una delle associate, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà delle associate e il voto favorevole dei tre quarti delle presenti.
Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero delle socie intervenute o rappresentate purché adottata all’unanimità.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti delle associate.
Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità le componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.
Art. 9 – Il Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 5 e non superiore a 9 eletti dall’Assemblea delle socie. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente le associate.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decade dall’incarico, l’Assemblea delle associate provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell’Assemblea delle associate immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio.
Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio decada, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di uno nuovo.
Il Consiglio direttivo:
- nomina al suo interno una Presidente, una Vice-Presidente ed una Segretaria;
- cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- stabilisce l’entità della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione delle associate;
- delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- delibera sullo svolgimento delle attività secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, come consentito dall’art. 6 del D. Lgs. 117/17, nei limiti disposti dalla normativa vigente.
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci.
Il Consiglio direttivo è presieduto dalla Presidente o in caso di sua assenza dalla Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dalla componente più anziana di età.
Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, 8 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutte le consigliere.
Di regola è convocato ogni 2 mesi e ogni qualvolta la Presidente o in sua vece la Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.
Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza delle intervenute.
Nel caso in cui sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.
I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.
Art. 10 – La Presidente
La Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea delle socie, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio direttivo, le presiede e coordina l’attività dell’Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione.
Alla Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano alla Vice-Presidente, anch’esso nominato dall’organo di amministrazione. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta alla Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l’elezione della nuova Presidente.
La Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’eventuale Organo di Controllo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso ella deve contestualmente convocare l’Organo di Controllo per la ratifica del suo operato.
Art. 11 – Il Collegio delle Revisori dei Conti (FACOLTATIVO)
Il Collegio delle Revisore dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo, è composto da 3 membri ed è eletto dall’Assemblea anche fra le non associate. Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Esso controlla l’amministrazione dell’Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.
Art. 12 – Organo di Controllo (FACOLTATIVO)
È nominato nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017.
L’Organo di Controllo, se nominato:
- Vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro;
- Esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
I componenti dell’Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Art. 13 – Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti delle associate aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.
Art. 14 – Rinvio
Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.